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Tale figura, che risulta obbligatoria in tutte quelle ditte in cui siano presenti lavoratori dipendenti, ha, sostanzialmente, quattro diritti fondamentali:

  • diritto all’informazione;
  • diritto alla formazione;
  • diritto alla partecipazione;
  • diritto al controllo.

Il datore di lavoro ha il dovere di informare adeguatamente i dipendenti dell’esistenza di questa figura e di consentire loro lo svolgimento dell’elezione del R.L.S..

Per le ditte con più di 15 dipendenti l’R.L.S. viene eletto direttamente tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato, di norma nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali, ove presenti. Per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti sono invece possibili due soluzioni.

La prima è rappresentata dall’elezione diretta da parte dei lavoratori di un loro collega occupato in azienda che in seguito dovrà partecipare obbligatoriamente ad un apposito corso di formazione.

La seconda è l’opzione da parte dei lavoratori di designare un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a livello territoriale: l’R.L.S.T.

Il rappresentante territoriale viene nominato dalle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori di comparto tra quei soggetti che rispondono ai requisiti di conoscenze e capacità richieste dalla legge; la sua attività è allocata presso l’Organismo Paritetico Provinciale (O.P.P.) con sede presso il Centro Servizi dell’Ente ed intrattiene rapporti con le aziende e con i loro lavoratori.