Incentivi contributivi
I datori di lavoro con meno di 9 dipendenti che assumeranno giovani con contratto
di apprendistato a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016, godranno
di uno sgravio contributivo pari al 100% per i primi tre anni del contratto (Legge
183/2011). Sono esclusi dal calcolo numerico dei dipendenti i lavoratori con contratto
di apprendistato, con contratto di inserimento, i lavoratori somministrati e quelli
assunti dopo esperienze in prestazioni socialmente utili o di pubblica utilità,
mentre il personale a tempo parziale e quello assunto con lavoro intermittente va
considerato pro quota, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto
nell’arco di ciascun semestre.
I datori di lavoro con più di 9 dipendenti usufruiscono di una contribuzione a loro
carico,
per tutta la durata dell’apprendistato, pari al 10% della retribuzione imponibile
ai fini previdenziali. A queste vanno sommate quelle a carico dell’apprendista,
pari al 5,84%.
Incentivi normativi
Gli assunti con contratto di apprendistato non rientrano nella base di calcolo per
l’applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione
collettiva.
Incentivi economici
L’apprendista può essere retribuito per tutta la durata del rapporto e fino alla
trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato in base a un inquadramento
fino a due livelli al di sotto della categoria spettante.