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Incentivi contributivi

I datori di lavoro con meno di 9 dipendenti che assumeranno giovani con contratto di apprendistato a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016, godranno di uno sgravio contributivo pari al 100% per i primi tre anni del contratto (Legge 183/2011). Sono esclusi dal calcolo numerico dei dipendenti i lavoratori con contratto di apprendistato, con contratto di inserimento, i lavoratori somministrati e quelli assunti dopo esperienze in prestazioni socialmente utili o di pubblica utilità, mentre il personale a tempo parziale e quello assunto con lavoro intermittente va considerato pro quota, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.

I datori di lavoro con più di 9 dipendenti usufruiscono di una contribuzione a loro carico,

per tutta la durata dell’apprendistato, pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. A queste vanno sommate quelle a carico dell’apprendista, pari al 5,84%.

Incentivi normativi

Gli assunti con contratto di apprendistato non rientrano nella base di calcolo per l’applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Incentivi economici

L’apprendista può essere retribuito per tutta la durata del rapporto e fino alla trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato in base a un inquadramento fino a due livelli al di sotto della categoria spettante.