Aggiornamento - Novità importanti
Si segnala a tutti gli utenti del sito che, viste le rilevanti novità in materia di Apprendistato introdotte dai recenti interventi del legislatore e della contrattazione collettiva, in fondo a questa pagina sono state aggiunte due nuove sezioni denominate “Normativa Apprendistato” e “Modulistica Apprendistato” in cui risultano disponibili norme, accordi sindacali e tutta la nuova modulistica necessaria per il rilascio del Parere di Conformità e per la compilazione dei Piani Formativi Individuali.
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato pensato per facilitare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, uno speciale rapporto di lavoro a “causa mista” che prevede l’alternanza lavoro-formazione: la prestazione del lavoratore è scambiata non solo con la retribuzione ma anche con la formazione professionale finalizzata all’acquisizione della qualifica per la quale è stato assunto.
Il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 individua tre tipologie di contratto, con finalità diverse:
L’Ente Bilaterale è tra gli organismi preposti dalla Regione Toscana ad effettuare l’attività di Orientamento per l’Apprendistato attraverso il quale le imprese e agli apprendisti sono accompagnati nell’individuazione del percorso di formazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente e nella scelta della modalità di erogazione di tale formazione. L’azienda dovrà infatti predisporre il Piano Formativo Individuale di Dettaglio (P.F.I.D.), documentazione necessaria per la sottoscrizione di un contratto di apprendistato.
Per i datori di lavoro, c’è quindi l’obbligo di far frequentare all’apprendista i corsi gratuiti di formazione esterna (120 ore per gli apprendisti con contratto professionalizzante, ridotte a 80 ore nel caso di giovani diplomati o laureati) o, in caso di formazione esclusivamente aziendale, per ciascun profilo formativo, seguire la durata e le modalità di erogazione della formazione individuati dall’Ente.
L’Accordo interconfederale 9 febbraio 2010 definisce nozione e contenuti della formazione esclusivamente aziendale, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ed i criteri per la registrazione nel libretto formativo.
Per “formazione esclusivamente aziendale” si intende la formazione interamente gestita dall’azienda, anche esternamente tramite soggetti terzi, purché sia quest’ultima a dirigerne lo svolgimento e purché tale formazione non implichi finanziamenti pubblici. L’Accordo deve essere recepito e implementato nei singoli contratti collettivi nazionali di categoria.
Tutte le aziende che assumono apprendisti, possono richiedere all’Ente Bilaterale un Parere di Conformità, che certifica la correttezza formale del contratto di apprendistato e l’assolvimento degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva. L’Ente Bilaterale a cui chiedere il parere di conformità è definito nei CCNL di riferimento, che prevede che le aziende devono presentare una richiesta, corredata dal piano formativo (predisposto sulla base del modello qui allegato) alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale competente per territorio.
Il visto di conformità rilasciato dall’Ente Bilaterale del Commercio e del Turismo, previsto dal CCNL come obbligatorio per le assunzioni con contratto di apprendistato, si esprime sulla conformità alle norme sulla durata, i livelli di inquadramento, la proporzione numerica. La sua richiesta deve essere accompagnata dal piano formativo degli assunti con contratto di apprendistato.
In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro, e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative del contratto, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.
L’Ente Bilaterale durante il colloquio di Orientamento e per le aziende e gli apprendisti iscritti che ne fanno richiesta, svolge consulenza gratuita sui temi inerenti il contratto di apprendistato secondo quanto previsto nella contrattazione collettiva e nella normativa nazionale e regionale su temi quali: