La Commissione Paritetica è una struttura interna al Centro Servizi Territoriale, essa si compone di un uguale numero dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro (Confesercenti). L’obiettivo perseguito è quello di garantire nella bilateralità la difesa dei diritti dei lavoratori da una parte e dei datori di lavoro dall’altra. La Commissione si riunisce per svolgere le funzioni ad essa demandate dal CCNL e per valutare la conformità dei piani formativi individuali relativi all’instaurazione di rapporti di lavoro con contratto di apprendistato professionalizzante.
Tramite la Commissione Paritetica di conciliazione per le vertenze di lavoro il lavoratore o il datore di lavoro possono tentare la soluzione di una controversia in materia di lavoro accedendo alla procedura conciliativa facoltativa, prevista dal nuovo art.410 del codice di procedura civile.
La procedura è analoga a quanto previsto per il tentativo instaurato dalla Commissione di conciliazione presente presso l'Ispettorato Provinciale del Lavoro. Se la conciliazione riesce viene redatto un verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della Commissione di conciliazione la cui esecutività è immediata. La Commissione si riunirà su istanza di una delle parti in base all’entità e/o all’esigenze delle richieste stesse.
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, devono presentare domanda, corredata dal piano formativo, alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale competente nel territorio. Questa è chiamata a esprimere il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
L’EBCT attraverso la Commissione Tecnica Paritetica verifica la congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati. Inoltre vigila sull’ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento e il rispetto della percentuale di conferma dei precedenti contratti di apprendistato. Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.